231 e S.R.L. unipersonali
- Maria Valeria Feraco
- 7 dic 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 7 apr 2022
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 45100/2021 è intervenuta sul controverso tema dell’applicabilità del. D. lgs. 231/01 alle società unipersonali.
La questione ha fatto registrare negli anni arresti giurisprudenziali di segno opposto, alcuni nel senso dell’applicabilità della responsabilità da reato degli enti anche a questa categoria di società, in quanto soggetti di diritto metaindividuali, costituenti autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici (tra gli altri, sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056), altri che – al contrario - hanno considerato soggetti all’applicazione del Decreto 231 unicamente gli enti collettivi e pluripersonali, escludendo dunque dal novero tanto le imprese individuali quanto le s.r.l. unipersonali.
A ben vedere tuttavia, come osservato in passato da più voci dottrinali[1], la questione non si presta ad essere affrontata e risolta in termini aprioristici, perché le s.r.l. unipersonali rappresentano un insieme eterogeneo, al cui interno coesistono soggetti struttura e organizzazione societaria complesse e soggetti partecipati unicamente dal socio persona fisica, privi di dipendenti o comunque di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali, la cui gestione è affidata esclusivamente al socio unico.
Parte della giurisprudenza di merito aveva già fatto proprie tali preoccupazioni, sottolineando la necessità di una valutazione in concreto dell’assoggettabilità delle s.r.l. unipersonali alla responsabilità da reato ex d. lgs. 231/01, valutazione da operare alla stregua del criterio dell’organizzazione d’impresa (cf. GIP Milano sent. n. 971/2020).
La recente pronuncia di legittimità sopra richiamata si inserisce nel solco dell’applicabilità del Decreto 231 anche alle società unipersonali, sottolineando la diversità di tale tipologia di soggetto dall’impresa individuale: “La società unipersonale” – afferma la Corte - è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un'organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall'ambito di applicazione della responsabilità degli enti. L'imputazione dell'illecito all'ente richiede un nesso «funzionale» tra persona fisica ed ente; ciò che conta, è che «l'ente risulti impegnato dal compimento [...] di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica”
Si ritorna dunque all’applicazione di un criterio meramente formalistico nel determinare il perimetro di applicazione del decreto 231? Al contrario.
Esiste – ribadisce la Corte - un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente, con la precisazione che si tratta di “un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo 'governa', e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente- di fatto inesigibile - disgiunta da quella dell'unico socio”.
[1] G. Morgese, SRL unipersonali e 231: un connubio non sempre possibile, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12

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