Superbonus: alla ricerca dell’equilibrio (perduto) tra contrasto alle frodi e certezza del diritto
- Maria Valeria Feraco
- 1 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 7 apr 2022
Il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 modifica, tra le altre cose, gli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis del codice penale, estendendo la portata applicativa delle fattispecie di malversazione a danno dello stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
È evidente come alla base dell’introduzione di queste modifiche tese a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni e sovvenzioni pubbliche vi sia (anche) volontà di scoraggiare e reprimere le frodi legate al c.d. “Superbonus 110%”.
La portata del beneficio fiscale offerto da tale strumento, infatti, ne ha fatto una sorta di Giano bifronte che, se da un lato ha fortemente spinto la ripresa del settore edilizio ha – per altro verso – comportato un cospicuo numero di frodi, in gran parte legate alla possibilità di cessione del credito d’imposta riconosciuto a fronte degli interventi edilizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto.
Nello specifico, come illustrato dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 10 febbraio in occasione dell’audizione al Senato sul decreto Sostegni ter, al 31 dicembre 2021 «le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia attraverso l’apposita piattaforma sono stati quasi 4,8 milioni, per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro». Su questi numeri si sono innestate «gravi irregolarità connesse alla creazione, anche da parte di organizzazioni criminali ramificate su tutto il territorio nazionale, di crediti d’imposta inesistenti per importi di vari miliardi di euro che, dopo articolate concatenazioni di cessioni a società e persone fisiche interposte, sono stati in parte monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari».
Il legislatore è dunque intervenuto limitando la possibilità di cessione del credito, con l’obiettivo di contrastare l’acquisto di crediti con capitali di possibile origine illecita e lo svolgimento di un’attività finanziaria abusiva da parte di soggetti non autorizzati, con acquisto massivo di crediti, anche attraverso la costituzione di siti web o la diffusione di messaggi promozionali sui social network.
Nel dettaglio, tanto in caso di opzione per lo sconto in fattura e successiva cessione che di cessione diretta del credito da parte del beneficiario, dopo il primo passaggio sono ammesse solo due ulteriori cessioni. Non solo: i cessionari dovranno essere banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ovvero soggetti sottoposti alla norma
tiva antiriciclaggio di cui al D. lgs. n. 231/2007, e – pertanto- all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, qualora ve ne siano gli estremi, e all’obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
La “stretta” sul fronte della repressione penale ha riguardato altresì i soggetti coinvolti nelle attività di asseverazione strumentali all’ottenimento del beneficio. Ed infatti saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e multa da 50.000 fino a 100.000 i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni relative al superbonus 110%, cessione dei crediti o sconto in fattura, espongono informazioni false od omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione. Stesso trattamento per coloro che attestano falsamente la congruità delle spese.
Tale ultima fattispecie ha già suscitato le critiche di alcune associazioni rappresentative di professionisti, che lamentano come questi ultimi siano “costretti ad operare in un quadro normativo reso inestricabile dal governo stesso, a seguito di una legislazione confusa e alluvionale”, auspicando modifiche in sede di conversione.
La parola “fine” sul Superbonus, insomma, non è ancora stata scritta, con buona pace della certezza del diritto.

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